ALLEGATO decreto presidenziale
Il Presidente della III Sez. del TAR non ha ravvisato “l’estrema urgenza” per disporre la sospensione temporanea con Decreto Presidenziale.
Invero nel Decreto presidenziale – che ( si precisa ) non ha fatto alcuna valutazione sulla fondatezza dei motivi del ricorso - inspiegabilmente non si fa nessun riferimento al termine di 60 giorni previsti dall’Assessorato a pena di decadenza, soffermandosi, come parametro per valutare l’urgenza, sul termine (il 15 novembre) dato da alcune ASP per rendicontare le attività libero professionali ( sebbene questo termine fosse stato inequivocabilmente indicato dal ricorso come prova dell’inesorabile trascorrere dei 60 giorni previsti per l’accorpamento: all’evidenza l’unico termine lesivo per le strutture!!).
In ogni caso – partendo dal presupposto che, per legge, l’unica funzione del Decreto presidenziale é quella di ottenere una sospensione temporanea sino alla “prima camera di consiglio utile” – ciò che comunque conta è che il TAR abbia fissato la camera di consiglio in cui si deciderà definitivamente la sospensione del Decreto assessoriale per il 6 dicembre.
Dunque, quanto al termine di 60 giorni realmente determinante ( perché imposto per la presentazione della istanza a pena di decadenza) ogni valutazione anche cautelare è stata rimessa alla sede “propria” della Camera di Consiglio collegiale (del 6 dicembre), forse non a caso giá stabilita dal Presidente ENTRO il termine di scadenza assegnato dal D.A.